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ZLS Zone Logistiche Semplificate


La legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 61 e ss. ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea attraverso l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della regione interessata.

L’articolo 1, comma 313, della legge 160/2019 ha apportato alcune modifiche normative alla disciplina delle zone logistiche semplificate (ZLS), riconoscendo, tra l’altro, alle imprese operanti in tali zone l’agevolazione fiscale prevista per le imprese operanti nelle zone economiche speciali (ZES) dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 91/2017.

ZLS “Porto di Venezia – Rodigino”