COVID-19: la Commissione europea autorizza 50 milioni di Aiuti di Stato per sostenere la produzione e la fornitura di apparecchiature mediche e mascherine
Continua il forte sostegno dell’Europa alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza per far fronte al COVID-19. La Commissione europea ha approvato un regime italiano di Aiuti di Stato pari a 50 milioni, per fornire le cure mediche necessarie alle persone contagiate dal Coronovirus, garantendo allo stesso tempo le protezioni necessarie per operatori sanitari e cittadini.
Tutti i dispositivi medici e di protezione individuale sono ormai indispensabili per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto.
Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020.
Chi potrà avvalersi del sostegno?
Potranno avvalersi del sostegno le imprese di qualsiasi dimensione che
- istituiscono nuovi impianti per la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale
- ampliano la produzione delle loro strutture esistenti che producono questi dispositivi
- convertono la loro linea di produzione in tal senso.
I beneficiari del sostegno metteranno i prodotti a disposizione delle autorità italiane ai prezzi di mercato applicati in dicembre 2019, vale a dire prima dello scoppio dell’epidemia in Italia.
L’aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette o anticipi rimborsabili. Se poi i dispositivi saranno forniti alle autorità italiane in tempi stretti, gli anticipi saranno convertiti in sovvenzioni dirette.
Il regime garantirà così un sostegno rapido e adeguato alle imprese disposte a produrre e fornire dispositivi medici e di protezione individuale, e incentiverà la produzione rapida e la consegna tempestiva di questi prodotti essenziali.
La Commissione ha constatato che la misura italiana è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo in materia di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette e anticipi rimborsabili. In particolare, nell’ambito del regime, il sostegno non sarà superiore a 800 000 euro per impresa, come previsto dal quadro temporaneo.
Il contesto
Il contesto di riferimento è il quadro temporaneo adottato dalla Commissione per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus.
Il quadro temporaneo prevede che gli Stati membri possano concedere cinque tipi di aiuti:
- sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti:gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
- garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese:gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne hanno bisogno; Queste garanzie di Stato possono coprire prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
- prestiti pubblici agevolati alle imprese:gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
- garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale:alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
- assicurazione del credito all’esportazione a breve termine:il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine. La Commissione continuerà a monitorare la situazione ed è pronta a modificare, se necessario, l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.
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