Collegio dei Revisori dei Conti
Consulta artt. 50 e 51 DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni con la legge del 21 aprile 2023 n. 41 (GU Serie Generale n.94 del 21-04-2023)
Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito “Collegio”, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica ove delegata, ed è composto, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da un Presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da due membri, di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze e l’altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.
E’ altresì nominato un componente supplente. I membri del collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell’incarico una sola volta.
I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto dal Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia. Ai membri del collegio dei revisori si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attività attinenti le competenze dell’Agenzia o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo, collegati alle attività dell’Agenzia.
Condividi