Filtri

Organi dell’Agenzia


SEZIONE IN AGGIORNAMENTO

Decreto legge n.13 del 24 febbraio 2023, disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni con la legge del 21 aprile 2023 n. 41 (GU Serie Generale n.94 del 21-04-2023)

art. 50, comma 7)  (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR)

art.51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)


Direttore generale dell’Agenzia

Il Direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia ed è responsabile della gestione e dell’attuazione degli obiettivi definiti negli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica ove delegata.

In particolare cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, europee e internazionali, nonché con le  regioni e le autonomie locali, in coerenza con le finalità e gli indirizzi di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto dell’Agenzia.

Il Direttore generale, sentito il Comitato direttivo, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di durata triennale, aggiornato annualmente, nel quale  sono contenuti gli obiettivi, i risultati attesi, l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all’Agenzia stessa, le  strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica ove delegata  la conoscenza dei fattori gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso  delle risorse. Il  piano è definito mediante stipula di apposita convenzione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità politica ove delegata e il Direttore dell’Agenzia. Del piano è data  informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per approfondimenti clicca qui

Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo, di seguito “Comitato”, e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorita’ politica ove delegata.
Il Comitato, oltre al Direttore generale dell’Agenzia che lo presiede, e’ composto da quattro membri, di cui due dirigenti dei principali settori di attivita’ dell’Agenzia e due rappresentanti delle Amministrazioni territoriali designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle Regioni e l’altro in rappresentanza degli Enti locali.
I componenti del comitato restano in carica tre anni. L’incarico e’ rinnovabile una sola volta e non comporta alcuna forma di compenso. I componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Citta’ non possono svolgere in qualsiasi forma attivita’ attinente ai compiti dell’Agenzia o degli altri organismi che coadiuvano l’Agenzia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Con le medesime modalita’ previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall’incarico. Il Comitato organizza i propri lavori secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione dell’Agenzia.
Vai al Decreto Ministeriale di modifica DM 3 ottobre 2022 del Ministro del Sud e la coesione territoriale

Vai al Decreto Ministeriale di modifica DM 7 aprile 2022 del Ministro del Sud e la coesione territoriale

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito “Collegio”, e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorita’ politica ove delegata, ed e’ composto, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da un Presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da due membri, di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze e
l’altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalita’. E’ altresi’ nominato un componente supplente. I membri del collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell’incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto dal Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio
dell’Agenzia.
Ai membri del collegio dei revisori si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita’ attinenti le competenze dell’Agenzia o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo, collegati alle attivita’ dell’Agenzia.
Il Collegio, scaduto in data 23 maggio 2021 e non ancora rinnovato, continua a operare in base alla prorogatio degli organi amministrativi e di controllo di enti ed organismi pubblici disposta dall’art. 33 (Proroga e rendiconti) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23. convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha prolungato la durata dell’ordinario regime di proroga/io stabilito dalla I. n. 444/1994. In particolare, il comma 1 del citato articolo 33 dispone che ”In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che. nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto – legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.”