Programmazione 2000-2006
PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2000-2006
I fondi strutturali sono uno degli strumenti finanziari con cui l’Unione europea persegue la coesione e lo sviluppo economico e sociale in tutte le sue regioni. Gli altri strumenti sono la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il fondo di coesione. L’obiettivo congiunto di questo sistema di azioni è quello di ridurre il divario tra gli Stati (o regioni di Stati) in ritardo di sviluppo e quelli più avanzati.
La programmazione è l’insieme dei processi di organizzazione, decisione e finanziamento volti ad attuare, in un arco pluriennale, l’azione congiunta dell’Unione europea e degli Stati membri, così come prescritto dal Regolamento generale sui fondi strutturali (regolamento CE n.1260 del 1999, articolo 9).
Gli interventi previsti dal nuovo ciclo di programmazione (settennio 2000-2006) sono caratterizzati dalla maggiore concentrazione geografica e finanziaria, dalla gestione più decentrata, da controlli rafforzati e dall’incremento dell’efficacia.
I principi della riforma dei fondi strutturali sono stati definiti in tre tappe fondamentali:
- la Comunicazione della Commissione europea “Agenda 2000” (1997);
- il Trattato di Amsterdam (1997)
- il Consiglio Europeo di Berlino (1999).
I fondi comunitari per il 2000-2006 sono quattro:
- FSE: Fondo sociale europeo
- FESR: Fondo europeo per lo sviluppo regionale
- FEAOG: Fondo europeo per l’agricoltura, orientamento e garanzia
- SFOP: Strumento finanziario di orientamento per la pesca
Un esempio dello sforzo di concentrazione per rendere più efficaci le misure è dato dalla riduzione degli obiettivi prioritari, che passano da sei della programmazione 1994-1999 a tre:
- obiettivo 1: promuove lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo
- obiettivo 2: sostiene la riconversione economica e sociale delle zone che devono affrontare problemi strutturali
- obiettivo 3: si concentra sull’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche nazionali ed europee in materia di occupazione, istruzione e formazione
Tre sono anche i documenti programmatici attraverso i quali si attuano i fondi strutturali:
- QCS 2000-2006: Quadro Comunitario di Sostegno
- PON e POR: Programmi Operativi Nazionali e Regionali
- Docup: Documento Unico di Programmazione
Per quanto riguarda l’Italia, questo è il prospetto:
Obiettivo 1 -> QCS, PON e POR
Obiettivo 2 -> Docup
Obiettivo 3 -> QCS
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 2000-2006
La Legge 30 giugno 1998, n. 208 ha provveduto a stanziare apposite risorse finanziarie per il finanziamento di interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate (da ricomprendere negli Accordi di Programma Quadro) e ha demandato al CIPE il riparto delle stesse – con propria Delibera – tra macroaeree (Mezzogiorno e Centro-Nord) e tra le singole realtà regionali.
A partire dal 1999 ogni anno la Legge Finanziaria ha provveduto al rifinanziamento di interventi nelle aree depresse, in modo tale da consentire la prosecuzione del riequilibrio economico e sociale di tali aree, mentre il CIPE ha successivamente ripartito le risorse complessivamente disponibili nel triennio sulla base del criterio generale di destinazione territoriale e per finalità di riequilibrio economico e sociale.
La Legge Finanziaria 2002 (L. 28 dicembre 2001 n. 448) è poi intervenuta per introdurre criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive per interventi nelle aree depresse. Al fine di accelerare i meccanismi di sviluppo è stata scelta la strada di privilegiare il finanziamento di interventi caratterizzati da un buon avanzamento progettuale e coerenza programmatica con le linee di programmazione regionale e settoriale nelle rispettive materie.
La successiva Delibera CIPE di riparto delle risorse, la n. 36/2002, ha reso concreti tali obiettivi, prevedendo:
- un meccanismo di premialità per gli Enti più virtuosi (in base al rispetto della tempistica del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma degli interventi, indicante i tempi necessari per la progettazione e l’esecuzione degli stessi);
- un meccanismo sanzionatorio, consistente nel disimpegno delle risorse – ovverosia nella perdita delle stesse – per mancata assunzione di impegni giuridicamente vincolanti entro un termine prefissato;
- una decurtazione progressiva delle risorse – ovverosia mancata attribuzione – nel caso che i cronoprogrammi non vengano presentati, nonché nel caso non sia stata effettuata da parte dell’Ente la programmazione del 60% delle risorse assegnate con le precedenti Delibere.
Tali criteri sono stati riproposti negli anni seguenti dalle successive Delibere CIPE di riparto (le nn. 17/2003, 20/2004, 35/2005).
La Delibera CIPE n. 14/2006 ha poi introdotto in modo permanente tali criteri, eliminando la necessità di ripetere tali disposizioni in ogni Delibera annuale.