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Organismi intermedi

Le AdG o le Autorità di certificazione possono designare degli Organismi intermedi, pubblici o privati, per lo svolgimento di determinati compiti o per la gestione di parte di un programma operativo. Gli organismi intermedi svolgono tali attività per conto dell’autorità di gestione nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. L’organismo intermedio deve garantire la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria. L’assegnazione può avvenire mediante un accordo scritto tra l’organismo intermedio e lo Stato membro o l’Autorità di Gestione (una “sovvenzione globale”).