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Autorità di Gestione

Le Autorità di Gestione sono organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un programma operativo. Lo Stato può esercitare tale funzione. L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, è tenuta a:

  • garantire la corretta selezione delle operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento e la corretta informazione dei beneficiari sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire comunicati;
  • verificare la corretta esecuzione dei prodotti e dei servizi, l’effettiva esecuzione delle spese, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;
  • garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili e finanziari, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione delle operazioni;
  • garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
  • garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all’articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell’articolo 47;
  • stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall’articolo 90;
  • garantire che l’autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
  • guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell’attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;
  • elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;
  • garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all’articolo 69;
  • trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.