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Accesso civico


Accesso civico e accesso generalizzato  (FOIA) 

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5 comma 2 e  art. 5 bis  del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del 2016 e Legge 7 agosto 1990, n.241) – linee guida ANAC delibera 1309 del 28 dicembre 2016.

L’accesso civico (semplice)  è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l’accesso generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.​Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto. Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.


Responsabile dell’Accesso civico per l’Agenzia per la Coesione Territoriale

Dott.ssa Giulia AMATO
Via Sicilia 162/c – 00187 Roma
telefono: (+39) 06 9651 7670

e-mail pec:  accessocivico@pec.agenziacoesione.gov.it


Riferimenti normativi

Linee Guida Autorità Nazionale Anticorruzione

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Legge 7 agosto 1990, n. 241


Modalità per l’esercizio di accesso civico (semplice)

L’istanza può essere trasmessa: per via telematica, a mezzo fax o brevi manu ai sensi dell’art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n.445.  Nel caso di invio telematico all’istanza dovrà essere  allegata una copia del documento d’identità del richiedente.

Il modulo di accesso civico semplice (file docx) dovrà essere compilato e presentato  alternativamente ad uno dei seguenti uffici:


Modalità per l’esercizio dell’accesso generalizzato (FOIA)

L’istanza può essere trasmessa per via telematica, a mezzo fax o brevi manu ai sensi dell’art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n.445. Nel caso di invio telematico all’istanza dovrà essere  allegata una copia del documento d’identità del richiedente.

Il  modulo per l’accesso civico generalizzato (file docx), dovrà essere compilato e  presentato alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

Permane l’esercizio del diritto d’informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 (cosiddetto “accesso documentale”).

N.B. Le istanze devono essere utilizzate esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati di competenza dell’Agenzia.


Registro degli accessi
L’Agenzia pubblica l’elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell’oggetto, della data della richiesta e dell’esito con la data della decisione.

Scarica il Registro degli accessi (.xlsx ) – aggiornamento 21 novembre 2023


Riferimenti normativi

Determinazione Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016